Morosità in caso di ritardo nei pagamenti

L’interesse di mora viene applicato qualora non avvenga il pagamento totale o parziale della bolletta elettrica o del gas e per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura, secondo normativa ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Il Fornitore solleciterà il pagamento insoluto con una comunicazione di costituzione in mora tramite raccomandata o PEC. Se, trascorsi 15 giorni dall’invio della comunicazione, la fattura non risulterà saldata, dopo ulteriori 3 giorni lavorativi il Fornitore inoltrerà al Distributore richiesta dell’interruzione della fornitura di luce/gas. Per le forniture elettriche, in caso di POD a bassa tensione la potenza subirà inizialmente una riduzione pari al 15% e sarà sospesa 10 giorni dopo.

Una volta effettuato il pagamento si potrà inviarne comunicazione anche tramite fax o email con relativo documento allegato.

Per maggiori informazioni consulta le FAQ sul sito ARERA

Indennizzi da parte del Fornitore

Qualora sia il Fornitore a non rispettare le disposizioni dettate dall’Autorità, dovrà essere erogato un indennizzo automatico corrisposto in fattura entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione ed equivalente a:

30 euro, se non viene inviata adeguata comunicazione di costituzione in mora ma la fornitura viene sospesa o ridotta in potenza

20 euro, in caso di sospensione o riduzione della potenza della fornitura

- prima della scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione

- se il Fornitore non rispetta il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione e la consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio

- se la richiesta viene inoltrata al Distributore prima che trascorrano i 3 giorni lavorativi in seguito ai 15 giorni dall’invio della comunicazione di costituzione in mora

In tali casi non sarà necessario sostenere altre spese relative alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Per maggiori informazioni consulta le FAQ sul sito ARERA.

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