Via libera Ue allo strumento italiano da 1,5 mld € nel periodo 2020-2030. Intanto il Governo modifica i parametri delle agevolazioni per tenere conto degli effetti Covid

Energivori, il nuovo sistema di compensazione dei costi Ets

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Circa 1,49 miliardi di euro nel periodo 2020-2030. A tanto ammonta il budget del sistema di compensazione dei costi indiretti del sistema Ets sull’elettricità utilizzata dalle industrie energivore italiane, approvato a luglio dalla Commissione europea.

Bruxelles si è basata sulle nuove linee guida sugli aiuti di Stato nel settore Ets entrate in vigore il 1° gennaio, anche se la Commissione ha in realtà prorogato causa Covid quelle precedenti fino al 31 dicembre 2021.

Il sistema italiano è stato valutato sia per quanto riguarda le compensazioni relative al 2020 che tra il 2021 e il 2030 e riconosciuto “in linea con i requisiti delle linee guida”, poiché l’aiuto “è limitato al minimo necessario” e “contribuirà ad evitare un aumento delle emissioni di gas-serra globali causato dalla rilocalizzazione delle attività al di fuori della Ue in Paesi con norme ambientali meno stringenti di quelle comunitarie” (la cosiddetta “carbon leakage”).

Rispetto a quelle in vigore fino alla fine dell’anno scorso, le nuove linee guida sugli aiuti di Stato nel settore Ets subordinano le compensazioni ad alcune condizioni legate agli sforzi di decarbonizzazione delle imprese, che devono ad esempio effettuare audit energetici, favorire un aumento degli investimenti sostenibili e ridurre l’impronta di CO2 del loro consumo elettrico.

L’aiuto, che non può essere concesso alle aziende in difficoltà, deve essere limitato al 75% dei costi indiretti sostenuti per l’Ets (in precedenza l’85%), che in ogni caso dovranno essere compensati qualora superino l’1,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa.

La novità più importante introdotta dalle linee guida è però la riduzione dei settori considerati a rischio carbon leakage e che quindi possono ricevere le compensazioni, che sono adesso: confezione di vestiario in pelle; produzione di alluminio; fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici; produzione di zinco, piombo e stagno; fabbricazione di pasta-carta; fabbricazione di carta e cartone; siderurgia; fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; produzione di rame; produzione di altri metalli non ferrosi; tutte le categorie di prodotti del settore della fusione della ghisa.

Sono inoltre considerati a rischio carbon leakage cinque sottosettori dei settori plastica, fibra di vetro e gas tecnici: rispettivamente polietilene in forme primarie, feltri (mats) e veli in fibra di vetro e idrogeno e composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici.

Nel confronto con la prima lista del 2012, scompaiono i settori estrazione di minerali di ferro, per l’industria chimica e per la fabbricazione di concimi; preparazione e filatura di fibre tipo cotone; fabbricazione di concimi e composti azotati, altri prodotti chimici di base organici, fibre sintetiche e artificiali e materie plastiche in forme primarie.

Sono stati invece inseriti nella nuova lista i settori della fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e dalla fusione della ghisa e dalla produzione di altri metalli non ferrosi.

Quanto alla proroga fino al 31 dicembre delle vecchie linee guida sugli aiuti di Stato ad ambiente ed energia, il ministro della Transizione ecologica ha trasmesso al Parlamento uno schema di decreto che attua proprio le norme Ue a sostegno degli energivori. Considerato che a seguito della crisi Covid alcune imprese non rientravano più nei criteri di ammissibilità definiti sulla base del calcolo del valore aggiunto lordo (Val) e del consumo di energia elettrica, la Commissione ha infatti modificato il calcolo del Val e del consumo elettrico delle imprese.

Il DM introduce dunque modifiche al decreto Mise 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore, “in relazione alle modalità di calcolo dell’intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un’annualità in emergenza Covid-19”.

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