Arera introduce un nuovo sistema di monitoraggio delle importazioni di gas per eliminare i disallineamenti tra i dati comunicati dagli operatori ai sensi della precedente disciplina e quelli relativi alle quantità allocate da Snam.
Le nuove regole 2026 rendono più chiari i flussi informativi, rafforzano gli obblighi di trasmissione dei contratti LT (long term) e ST (short term) e introducono specifiche tecniche per garantire qualità, coerenza e tracciabilità dei dati.
A quattro anni dall’introduzione del monitoraggio sulle condizioni di approvvigionamento gas (DL Bollette 21/2022), Arera rileva criticità significative nella qualità dei dati trasmessi dagli operatori.
Il nodo principale riguarda il disallineamento tra le quantità allocate da Snam ai punti di entrata della Rete Nazionale e quelle comunicate dagli utenti ai fini del monitoraggio. Questo scarto compromette la capacità dell’Autorità di valutare correttamente il costo storico e prospettico delle importazioni per il sistema Paese.
In base al decreto legge 21/22, la mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1% del fatturato e comunque compresa tra 2.000 e 200.000 euro.
Il Regolatore aveva dato attuazione al decreto con la delibera 143/2022/R/gas e la determina Dmea/Mgi/04/2022. Arera sottolinea che la violazione degli obblighi informativi è considerata di elevata gravità, perché ostacola le funzioni di controllo e regolazione.
Per risolvere le criticità, Arera ridefinisce l’intero impianto dei flussi informativi, articolandolo in tre categorie:
Per garantire coerenza e riservatezza, i flussi documentale e storico saranno strutturati secondo specifiche tecniche (Allegati A e B) che definiscono dati richiesti e modalità di trasmissione.
Contratti LT (long term)
Contratti ST (short term)
Contratti GNL
Arera introduce inoltre l’obbligo di trasmettere tutti i contratti GNL, LT e ST, anche se stipulati tramite intermediari.
Per superare le criticità del flusso storico, Arera stabilisce che il dato mensile allocato ai punti di entrata diventa il riferimento originario da dettagliare sulla base dei contratti LT/ST. È previsto un sistema di rettifica per correggere dati già comunicati.
Con un successivo provvedimento, le disposizioni saranno integrate nel Timmig, il sistema informativo di monitoraggio del gas.