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Import gas, Arera impone nuove regole di trasparenza e reporting agli operatori

Arera introduce un nuovo sistema di monitoraggio delle importazioni di gas per eliminare i disallineamenti tra i dati comunicati dagli operatori ai sensi della precedente disciplina e quelli relativi alle quantità allocate da Snam.

Le nuove regole 2026 rendono più chiari i flussi informativi, rafforzano gli obblighi di trasmissione dei contratti LT (long term) e ST (short term) e introducono specifiche tecniche per garantire qualità, coerenza e tracciabilità dei dati.

Perché Arera interviene

A quattro anni dall’introduzione del monitoraggio sulle condizioni di approvvigionamento gas (DL Bollette 21/2022), Arera rileva criticità significative nella qualità dei dati trasmessi dagli operatori.

Il nodo principale riguarda il disallineamento tra le quantità allocate da Snam ai punti di entrata della Rete Nazionale e quelle comunicate dagli utenti ai fini del monitoraggio. Questo scarto compromette la capacità dell’Autorità di valutare correttamente il costo storico e prospettico delle importazioni per il sistema Paese.

Cosa prevede il DL 21/2022

In base al decreto legge 21/22, la mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1% del fatturato e comunque compresa tra 2.000 e 200.000 euro.

Il Regolatore aveva dato attuazione al decreto con la delibera 143/2022/R/gas e la determina Dmea/Mgi/04/2022. Arera sottolinea che la violazione degli obblighi informativi è considerata di elevata gravità, perché ostacola le funzioni di controllo e regolazione.

Cosa cambia con la delibera 155/2026

Per risolvere le criticità, Arera ridefinisce l’intero impianto dei flussi informativi, articolandolo in tre categorie:

  • Flusso documentale — trasmissione integrale dei contratti di durata almeno annuale (LT) e di ogni loro successiva rinegoziazione o integrazione;
  • Flusso storico — invio mensile dei dati di quantità e costo relativi al gas approvvigionato mediante i contratti LT/ST;
  • Flusso prospettico — possibilità per Arera di richiedere stime e previsioni agli operatori che approvvigionano almeno l’80% del gas immesso nella Rete Nazionale.

Per garantire coerenza e riservatezza, i flussi documentale e storico saranno strutturati secondo specifiche tecniche (Allegati A e B) che definiscono dati richiesti e modalità di trasmissione.

Le nuove regole di report sull’import gas

Contratti LT (long term)

  • Devono essere sempre trasmessi, anche se le quantità sono temporaneamente nulle.
  • Le quantità LT concorrono alla formazione del dato mensile allocato al punto di entrata.

Contratti ST (short term)

  • Comunicazione aggregata per ogni punto di entrata e punto di consegna.
  • Per il valore economico si utilizza il costo medio ponderato.

Contratti GNL

  • La comunicazione mensile riguarda le quantità allocate al punto di entrata.
  • Le quantità al punto di consegna devono essere proporzionate alle quantità allocate nel mese.
  • Le discariche del mese precedente mantengono prezzi e punti già comunicati.

Arera introduce inoltre l’obbligo di trasmettere tutti i contratti GNL, LT e ST, anche se stipulati tramite intermediari.

Sistema di rettifica

Per superare le criticità del flusso storico, Arera stabilisce che il dato mensile allocato ai punti di entrata diventa il riferimento originario da dettagliare sulla base dei contratti LT/ST. È previsto un sistema di rettifica per correggere dati già comunicati.

Prime scadenze operative

Con un successivo provvedimento, le disposizioni saranno integrate nel Timmig, il sistema informativo di monitoraggio del gas.