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Il ministero vuole ridurre le penali in caso di diagnosi energetiche non conformi, ma l’Autorità avverte: “Così si riduce l’effetto deterrente, valga solo per violazioni lievi”

Energivori, sul nodo revoca agevolazioni visioni discordanti tra Arera e Mase

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Da una parte l’esigenza di non penalizzare in modo eccessivo le imprese energivore. Dall’altra la necessità di mantenere “lo stimolo all’efficientamento e alla transizione energetica di una parte del sistema produttivo nazionale” evitando inoltre di “pesare economicamente sulla restante parte”.

In sostanza è questo il dilemma che ha posto a confronto il Mase e l’Arera in tema di penali a carico degli energivori che non rispettano gli obblighi in tema di diagnosi energetica.

La questione emerge dalla delibera 179/2026, approvata dal Collegio il 19 maggio ma pubblicata solo il 9 giugno. Tale provvedimento riporta il parere rilasciato dall’Autorità in merito allo schema di decreto trasmesso dal ministero il 24 marzo, con cui si intende modificare e integrare l’articolo 8 del decreto 10 luglio 2024 relativo alle agevolazioni per gli energivori.

L’obiettivo è introdurre una nuova ipotesi di revoca solo parziale (e non totale, come attualmente previsto) dell’agevolazione nel caso in cui la diagnosi energetica che le imprese sono tenute a dichiarare a Csea sia accertata non conforme successivamente all’iscrizione nell’Elenco energivori.

In base allo schema di decreto, il soggetto inadempiente dovrebbe restituire una quota massima del 50% dell’agevolazione (che va a decrescere fino al 10% a seconda dell’anno in cui l’agevolazione è stata erogata), pur restando fermo l’obbligo di effettuare una nuova diagnosi energetica conforme. La nuova disciplina dovrebbe peraltro applicarsi anche ai procedimenti di revoca in corso, e l’Arera dovrebbe adeguare entro novanta giorni la disciplina sulle modalità e i termini per il recupero da parte di Csea degli importi.

L’Autorità premette che nell’esprimere i propri pareri “considera gli interessi generali alla cui tutela è preposta, quali la promozione della concorrenza e del buon funzionamento del mercato, la promozione dell’efficienza dei servizi, la tutela dei clienti finali – anche sotto il profilo dell’economicità dei corrispettivi tariffari applicati (che devono tenere anche conto dell’uso efficiente delle risorse), nonché ai fini della corretta attuazione della normativa comunitaria”.

Tra le sue competenze, prosegue la delibera, figura inoltre il compito di “promuovere l’uso razionale dell’energia, con particolare riferimento alla diffusione dell’efficienza energetica e all’adozione di misure per uno sviluppo sostenibile”.

Detto ciò, secondo l’Autorità, la nuova modifica “introduce una notevole mitigazione negli effetti restitutori connessi al sopravvenuto accertamento d’un requisito necessario per l’erogazione dell’agevolazione, con evidenti conseguenze negative in termini: d’una minor efficienza della disciplina, dipendente dal minor effetto deterrente che la disciplina dei controlli dispiegherebbe verso le imprese energivore, d’un maggior onere che sarebbe posto a carico della generalità della clientela finale non energivora”.

Il Regolatore suggerisce dunque al Mase di “valutare con attenzione” l’opportunità di intervenire su una disciplina normativa “entrata in vigore da gennaio 2024 ma di fatto resa operativa solo a far data dal 2025” che “sta producendo, alla luce dei dati messi a disposizione da Enea, segnali coerenti con lo stimolo all’efficienza energetica da parte delle imprese e di minor impatto ambientale così come auspicato dalle disposizioni euro-unitarie”.

A questo proposito, nella delibera si riportano alcuni dati forniti dall’Enea.

Per gli energivori, nel 2024 si sono registrate 30 diagnosi non conformi su 162 controllate (19%, per un totale di restituzione a oltre 6 milioni di euro, corrispondente al 10% dell’agevolazione nominalmente spettante al campione delle 162). Per il 2025 i dati preliminari evidenziano una contrazione dal 19% all’8% (con controlli non ancora conclusi).

Riguardo ai gasivori, le non conformità rilevate sono pari nel 2024 a 18 diagnosi su 77 controllate (23%). I dati preliminari del 2025 indicano un calo a 7 diagnosi su 58 controllate (12%).

Inoltre, prosegue l’Arera, nell’ambito dei controlli svolti ai sensi del decreto legislativo 102/2014 (e quindi seguiti dalla sola sanzione amministrativa di 2.000 euro e non dalla perdita di agevolazione) le non conformità accertate negli anni 2023 e 2024 “si sono ridotte in misura marginale, passando dal 32% al 31%”.

Tutto ciò evidenzia come l’attuale disciplina della revoca stia “progressivamente incentivando le imprese a redigere diagnosi corrette”.  Modificarla, avverte l’Autorità, potrebbe anche “generare ulteriore incertezza in un quadro normativo e regolatorio di riferimento per imprese e operatori – da poco consolidatosi – che sta dimostrando la propria efficacia”.

L’Arera condiziona quindi il proprio parere favorevole all’accoglimento di due modifiche: mantenere la revoca totale dell’agevolazione per le imprese che abbiano presentato una diagnosi non conforme; prevedere la revoca parziale esclusivamente nei casi in cui la non conformità riscontrata sia lieve.

Dalla pubblicazione del parere non risultano al momento approvati provvedimenti del Mase in materia.

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