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Problemi di disallineamento tra le quantità allocate da Snam e quelle comunicate dagli operatori inducono l’Autorità a rivedere i criteri per il monitoraggio introdotto nel 2022

Import gas, stretta di Arera sulla trasparenza

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A quattro anni di distanza, l’Arera decide di rivedere le modalità del monitoraggio sulle condizioni di approvvigionamento di gas per il mercato italiano introdotto nel 2022 dal DL Bollette n. 21/22 dopo la crisi causata dall’invasione russa dell’Ucraina.

Tale monitoraggio ha l’obiettivo di valutare il costo storico e prospettico per il sistema paese delle importazioni. E la violazione dei relativi obblighi di invio dati da parte degli operatori “può essere ritenuta di elevata gravità in quanto può ostacolare il corretto esercizio delle funzioni di controllo e regolazione dell’Autorità”.

In base al decreto-legge 21/22, infatti, la mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi comporta l’applicazione di una sanzione pari all’1% del fatturato e comunque compresa tra 2.000 e 200.000 euro.

Il Regolatore aveva dato attuazione al decreto con la delibera 143/2022/R/gas e la determina Dmea/Mgi/04/2022. Tuttavia, “i principali problemi di qualità dei dati registrati dal 2022 ad oggi riguardano il disallineamento talvolta riscontrato tra le quantità allocate dall’impresa maggiore di trasporto agli utenti presso i punti di entrata della Rete Nazionale e le quantità dagli stessi utenti comunicate ai fini del monitoraggio”, precisa l’Arera. Che con delibera 155/2026 è dunque intervenuta per risolvere il problema.

In particolare, l’Autorità suddivide i flussi informativi in tre categorie:  flusso documentale, relativo alla trasmissione integrale dei contratti di durata almeno annuale (LT) e di ogni loro successiva rinegoziazione o integrazione; flusso storico, relativo alla trasmissione dei dati mensili di quantità e costo relativi al gas approvvigionato mediante i contratti LT (long term) e ST (short term); flusso prospettico, relativo alla possibilità di richiedere stime e previsioni ai titolari di contratti di approvvigionamento che convenzionalmente approvvigionano almeno l’80% del gas immesso nella Rete Nazionale, in un periodo prefissato.

Anche al fine di tutelare adeguatamente la riservatezza dei dati richiesti, e di minimizzare gli oneri di reporting per gli operatori, i flussi documentale (Allegato A della delibera) e storico (Allegato B) saranno articolati secondo specifiche tecniche comprensive dell’elenco dei dati richiesti e delle modalità di trasmissione.

L’Arera precisa che i problemi di qualità dei dati trasmessi nell’ambito del flusso storico possono essere superati considerando il dato mensile allocato ai punti di entrata come dato originario da dettagliare sulla base dei contratti LT o ST in essere.

Pertanto, l’obbligo di trasmissione riguarda tutti i contratti LT in essere, le cui quantità, anche se temporaneamente nulle, concorrono alla formazione del dato mensilmente allocato in ciascun punto di entrata. Le comunicazioni relative ai soli contratti ST dovranno avvenire in forma aggregata per ogni punto di entrata e per ogni punto di consegna contrattuale, per quanto attiene alle quantità e considerando il costo medio ponderato, per quanto riguarda il valore.

Previsto anche un sistema di rettifica dei dati già comunicati.

Nel caso di contratti di approvvigionamento di Gnl, la comunicazione mensile si riferisce alle quantità allocate al punto di entrata in ciascun mese di comunicazione. A tal fine le quantità al punto di consegna dovranno essere indicate in proporzione alle quantità allocate al punto di entrata in ciascun mese di comunicazione. Eventuali quantità allocate al punto di entrata derivanti da discariche di Gnl effettuate nel mese precedente sono associate ai prezzi, al punto di consegna ed al punto di entrata, già considerati per la medesima discarica ai fini della comunicazione del mese precedente.

Con l’obiettivo di rafforzare il monitoraggio, la delibera prevede la trasmissione di tutti i contratti di approvvigionamento di Gnl, siano essi ST o LT, anche conclusi con intermediari.

In prima applicazione, i titolari di contratti LT dovranno trasmettere entro 45 giorni la scheda riassuntiva di ciascun contratto in essere, come modificato dall’ultima rinegoziazione sottoscritta, secondo il formato definito alla lettera A. dell’Allegato A.

Con successivo provvedimento saranno integrate nel Timmig le disposizioni implementative del decreto-legge 21/22.

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