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Facility per CER, agrivoltaico e biometano: cosa prevede il DL PNRR 2026

Il decreto-legge PNRR, convertito nella legge n. 50/2026, introduce tre nuove Facility dedicate a Comunità energetiche rinnovabili (CER), agrivoltaico e biometano, oltre a un ulteriore strumento finanziario per il settore idrico.

Le nuove Facility per CER, agrivoltaico e biometano

Previste dall’articolo 27 del DL Pnrr, le Facility sono programmi di sovvenzione per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi previsti dalle tre misure del Piano.

La gestione operativa è affidata al GSE, che dovrà sottoscrivere con il MASE specifici accordi attuativi per ciascun programma.

Risorse finanziarie e cronoprogramma

Gli accordi attuativi disciplineranno anche il trasferimento delle risorse disponibili:

  • Agrivoltaico: oltre 1 miliardo di euro
  • CER: 795 milioni di euro
  • Biometano: 2,2 miliardi di euro

Il decreto introduce anche un nuovo strumento finanziario per il settore idrico, con un budget superiore a 1 miliardo di euro, destinato a investimenti infrastrutturali e interventi per la sicurezza delle reti idriche. 

Il ruolo del GSE

Il GSE dovrà stipulare gli accordi di concessione con i beneficiari delle Facility entro il 30 giugno 2026. Il Parlamento ha introdotto una proroga di 60 giorni in caso di difficoltà procedurali o amministrative.

Un’altra misura che vede il coinvolgimento del Gestore dei servizi energetici è quella relativa allo “scale-up” del piano Transizione 4.0. La legge di conversione del DL Pnrr autorizza il ministero delle Imprese e del Made in Italy a stipulare convenzioni con il Gse e l’Agenzia delle entrate. Esse serviranno, tra l’altro, a disciplinare il potenziamento delle attività di controllo e individuare i tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste.

Le misure su governance e semplificazione

Il provvedimento estende la durata delle strutture di governance per garantire la chiusura ordinata del PNRR. Si tratta per lo più di proroghe pensate per accompagnare le fasi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi.

Viene spostata alla fine del 2029 la durata della Struttura di missione Pnrr presso la Presidenza del Consiglio, delle unità di missione o delle strutture di livello dirigenziale presso le amministrazioni centrali e del nucleo Pnrr Stato-Regioni.

Rinvii che interessano da vicino anche il Mase. Nel caso del ministero guidato da Gilberto Pichetto Fratin sono posticipati a fine 2026 i contratti degli esperti selezionati per il conseguimento degli obiettivi del Piano e al 31 dicembre 2029 la struttura di missione per l’attuazione del Pnrr. 

Linee guida per la chiusura e rendicontazione degli interventi

Poco prima della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, la Struttura di missione di Palazzo Chigi e l’Ispettorato generale PNRR della Ragioneria dello Stato hanno diffuso delle linee guida per la conclusione e la rendicontazione finale degli interventi attuati dai Comuni e dagli altri soggetti.

Si conferma il termine del 30 giugno 2026 per la conclusione di lavori, servizi e forniture. 

Semplificazione amministrativa e per opere pubbliche

Il DL interviene anche con un pacchetto di misure di semplificazione dei processi amministrativi. Per esempio, si precisa che Regioni e Province autonome normano con proprie leggi o regolamenti le funzioni in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Esse includono anche il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Inoltre viene prorogata al 31 dicembre 2028 la possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute e dei compiti istruttori della Commissione tecnica Pnrr-Pniec.

Il provvedimento prevede poi un ampio ventaglio di interventi volti a snellire le procedure legate alla realizzazione di opere pubbliche e investimenti previsti dal Piano.
Tra queste:

  • Conferenza di servizi - riduzione dei termini entro i quali le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni;
  • Interventi sulla formazione del silenzio assenso;
  • Introduzione per gli organi consultivi delle Pa dell’obbligo di motivare i propri pareri e il rafforzamento dell’obbligo di motivazione del diniego;
  • altre misure di semplificazione riguardanti bonifiche, industria insalubre e rifiuti.