Tra le novità introdotte dal Parlamento il rinvio del phase-out carbone al 2038, misure per contrastare il telemarketing e per la trasparenza degli operatori
Dalle misure per contrastare il telemarketing a un intervento sulle centrali a carbone passando per la “sterilizzazione” della componente Ets sul prezzo del gas per le centrali termoelettriche. Sono alcune delle misure previste dal cosiddetto decreto Bollette, convertito nella legge n. 49 del 10 aprile 2026.
Tra i passaggi più noti del provvedimento c’è il contributo straordinario da 115 euro ai titolari del bonus sociale, cui si aggiunge quello volontario che i venditori di energia elettrica possono riconoscere ai clienti domestici non titolari di bonus sociale per il 2026 e il 2027. A proposito di bonus sociale, nel passaggio parlamentare è stato esteso anche agli utenti del teleriscaldamento.
La legge porta con sé anche una serie di misure per contrastare il telemarketing, come l’introduzione di un divieto generale di sollecitazioni telefoniche ai consumatori, l’identificazione del professionista che effettua i contatti telefonici e dell’intermediario con cui è stato stipulato il contratto di fornitura. Previsti anche obblighi di trasparenza in capo agli operatori dei settori elettricità, gas e telecomunicazioni e disposizioni per regolamentare le procedure di cambio del fornitore.
Fin qui il primo articolo. Nei successivi figurano una serie di novità per le imprese, come la misura sullo spalma-incentivi FV volontario, ovvero la facoltà dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici sopra i 20 kW beneficiari degli incentivi dei meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029 di aderire a un meccanismo che ne estende la durata di tre o sei mesi a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% tra il 2026 e il 2027. Dal 2028 l’uscita anticipata dal sistema incentivante è invece prevista in cambio di un corrispettivo subordinato al rifacimento degli impianti FV. In tale contesto sono state incluse misure per favorire il rifacimento degli impianti fotovoltaici in aree industriali, con modifiche al cosiddetto Testo unico Fer (D.Lgs 190/2024).
Confermata inoltre la maggiorazione di due punti percentuali dell’aliquota Irap per gli anni 2026 e 2027 applicata ai soggetti operanti nel comparto energetico. Il provvedimento interviene anche sui Ppa, tra l’altro con misure relative agli strumenti di incontro domanda/offerta e trasparenza (la cosiddetta bacheca Ppa) e la mitigazione del rischio contro il default di una delle parti contraenti, con il Gse come garante di ultima istanza e prevedendo in via residuale l’attivazione di garanzie Sace.
Tra le misure più note e discusse c’è la “sterilizzazione” della componente Ets sul prezzo del gas, di cui all’articolo 6 della legge, che deve però prima passare il vaglio della Commissione europea. Diverse critiche si è attirato anche l’articolo 5-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati nell’iter di conversione del decreto: quello, cioè, che rinvia al 31 dicembre 2038 l’operatività delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica. Nelle ultime settimane, con la crisi energetica legata alla situazione in Medio Oriente, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ha ribadito in più occasioni che qualora il prezzo del gas superasse stabilmente i 70 €/MWh le due centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi potrebbero essere riattivate.
Altre misure contenute nel provvedimento riguardano i meccanismi di sostegno agli impianti a bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse. Se nella versione iniziale il decreto prevedeva un percorso di riduzione progressiva dei Prezzi minimi garantiti (Pmg), con l’obiettivo di diminuire il loro impatto sulla componente Asos della bolletta elettrica, il décalage è stato poi rivisto nel passaggio alla Camera, che ha previsto una serie di aggiornamenti al meccanismo. Tra questi la fissazione di limiti di ore e priorità di riduzione per contenere la spesa, la proroga di alcune scadenze e un allentamento dell’obbligo di riconversione a biometano.
Rete e data center sono al centro rispettivamente degli articoli 7 e 8 della legge. Il primo prevede interventi per risolvere il fenomeno della saturazione virtuale attraverso l’introduzione di obblighi informativi per Terna relativi alla capacità massima addizionale integrabile in ciascuna porzione della Rtn e la definizione dei criteri per il calcolo di tale capacità da parte del Mase. Allo stesso tempo sono introdotte modifiche al TU Fer per ridefinire tra l’altro il perimetro autorizzatorio e il sistema delle connessioni.
Per autorizzare i data center la legge punta su un procedimento unico, valido anche per le relative connessioni elettriche. L’autorizzazione - rilasciata dallo Stato per centri di elaborazione dati di oltre 300 MW, da Regioni o Province se compresi tra 50 e 300 MW - dura fino a 10 mesi prorogabili e comprende tutte le autorizzazioni necessarie.
Il provvedimento include inoltre misure sulla vendita del gas stoccato da Gse e Snam e l’istituzione di un servizio di liquidità regolato da Arera per calmierare i prezzi all’ingrosso del gas naturale in Italia, oltre a rivedere il meccanismo per l’approvvigionamento di gas a prezzi calmierati a favore delle imprese energivore, meglio noto come gas release.