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Aliquote imposte

Le forniture di energia elettrica e gas naturale destinate a clienti finali sono soggette sia a IVA sia ad accise, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale.

IVA
L’aliquota IVA base è pari al 22%, ad eccezione dei casi sotto riportati:

·         Regime IVA per forniture di energia elettrica (usi non domestici): aliquota al 10%

o   imprese estrattive, agricole e manifatturiere;

o   funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;

o   clienti grossisti di cui all'art. 2, co. 5, del D. Lgs n. 79/99.

 

·         Regime Iva per forniture di gas (usi industriali): aliquota al 10%

o   gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere;

o   gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.

·         Non applicazione dell’IVA

  • vendita a soggetti passivi-rivenditori stabiliti nel territorio dello Stato ovvero a soggetti la cui principale attività in relazione all’acquisto di energia elettrica e/o gas è costituita dalla rivendita di detti beni e il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile previo rilascio della relativa documentazione;
  • vendita a clienti qualificabili come “esportatori abituali” i quali trasmetteranno telematicamente all’AE una (o più) dichiarazioni di intento con validità annuale;
  • vendita a determinati soggetti tra i quali sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, Forze Armate di altri Stati membri dell'UE, nei confronti dell'UE e dell’ONU, previo rilascio della relativa documentazione delle Autorità competenti.

 

ACCISE
L'Accisa si applica ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (kWh/Smc).

 

Accise energia elettrica

Per le forniture ad uso industriale o commerciale, l'aliquota varia a seconda dei seguenti scaglioni di consumo:

- per consumi fino a 200.000 kWh al mese: 0,0125 €/kWh;

- per consumi compresi tra 200.000 e 1,2 milioni kWh al mese: 0,0075 €/kWh;

- per consumi superiori a 1,2 milioni di kWh al mese: 0,0125 €/kWh per i primi 200.000 kWh, mentre per la parte rimanente un fisso di euro 4.820 euro mensili.

 

Forniture di energia elettrica
a)    Esenti da accisaà energia:

  • utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
  • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con Potenza disponibile > 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
  • utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie e delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  • nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
  • ad organizzazioni internazionali riconosciute;
  • alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze Armate nazionali;
  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

 

b)    Escluse da accisa (totale o parziale)à energia:

  • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento;
  • utilizzata per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • impiegata nei processi mineralogici. 

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo dell’energia elettrica fornita e la documentazione rilasciata dalla dogana di competenza.

 

 

Accise gas naturale

Forniture di gas naturale
a)    Regime accise per usi industrialià impieghi del gas naturale:

·         in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole;

  • nei settori alberghiero e della distribuzione commerciale;
  • negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
  • nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione;
  • per la combustione nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

L’aliquota agevolata è dello 0,012498 €/mc. I clienti che consumano annualmente più di 1.200.000 Smc hanno diritto ad una riduzione del 40% sia dell’accisa che dell’addizionale aegionale, di conseguenza l’aliquota di Accisa scende allo 0,0074988 €/Smc (se il cliente cambia fornitore in corso d’anno deve trasmettere al nuovo fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale comunica i consumi fino a quel momento fatturati dal precedente fornitore).


b)    Regime accisa per usi autotrazione: aliquota pari a 0,00331 €/Smc, e non si applicano l’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva.


c)    Regime accisa per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica:
aliquota pari a 0,0004493 €/Smc, e non si applica l’addizionale regionale. Gli utenti devono presentare mensilmente al fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per indicare i volumi utilizzati per la produzione di energia elettrica.

 

d)    Altre riduzioni per i consumi di gas naturale impiegato:

  • negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburià aliquota pari a 0,01173 €/mc, e non si applicano l’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva;
  • dalle Forze Armate nazionali per gli usi di riscaldamentoà aliquota pari a 0,01166 €/mc, e non si applicano l’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva.

 

e)    Esenti da accisaà prodotti destinati:

  • ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, ad organizzazioni internazionali riconosciute;
  • alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze Armate nazionali;
  • nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
  • alle Forze Armate Nazionali quando sia utilizzato come carburante per motori;
  • a impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento;
  • a impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall’aviazione privata da diporto e per i voli didattici;
  • a impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti;
  • a prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione;
  • sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati;
  • a produzione di magnesio da acqua di mare;
  • a essere impiegati nell’ esportazione, vendita a clienti UE ed Extra UE.

f)    Escluse da accisa (totale o parziale)à prodotti destinati:

  • ad essere utilizzati per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; 
  • impiegati nei processi mineralogici.

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo del gas naturale fornito indicando la tipologia di processo produttivo.

Nel caso di esclusione parziale, inoltre, è necessaria:

  • una relazione tecnica redatta da un architetto iscritto all’albo con la quale si attesti la percentuale di consumo a cui applicare le imposte o, in alternativa;
  • la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.

Infine, sono esclusi dal pagamento dell’accisa anche gli impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione (c.d. “usi interni di raffineria”).

 

Per ottenere maggiori informazioni circa le aliquote delle imposte applicate nei contratti di fornitura è possibile visitare i seguenti link:

Accise nazionali https://www.adm.gov.it/portale/aliquote-accisa-nazionali

IVA https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/iva-regole-generali-aliquote-esenzioni-pagamento/norme-generali-e-aliquote