Morosità, sospensione e riattivazione della fornitura

Ogni bolletta che viene emessa presenta al suo interno una data di scadenza entro la quale eseguire il pagamento.
se il pagamento non avviene o se si paga un importo inferiore rispetto a quello dovuto, si riceverà una comunicazione di costituzione in mora che ricorderà al cliente di avere in sospeso dei pagamenti. Sarà necessario procedere al pagamento il prima possibile, perché ogni giorno di ritardo comporta un costo aggiuntivo dovuto agli interessi di mora.

Dal momento della ricezione della comunicazione di costituzione in mora, fatta con raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata, si hanno 15 giorni per saldare la posizione.

Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il venditore comunicherà all'impresa distributrice competente una richiesta di sospensione della fornitura per morosità non prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato nella comunicazione di messa in mora e non prima di:

  • 25 giorni dalla notifica al cliente della costituzione in mora per i clienti di energia elettrica alimentati in bassa tensione. Qualora sussistano le condizioni tecniche del contatore, prima della sospensione della fornitura il Distributore procederà con la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga effettuato, il distributore medesimo procederà con la sospensione della fornitura;
  • 40 giorni dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora ai clienti finali negli altri casi.

Inoltre, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico, per un importo pari a:

a) 30 euro nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) 20 euro nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

  • il mancato rispetto del termine ultimo entro cui si è tenuti a provvedere al pagamento;
  • il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

Nei casi suddetti, non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

L’indennizzo automatico verrà corrisposto direttamente o in occasione della prima bolletta utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima bolletta. Come causale della detrazione si troverà: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”. Nel caso in cui l’importo della prima bolletta addebitata sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, si troverà evidenza di un credito a favore del cliente che verrà detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero verrà corrisposto mediante rimessa diretta.

L’indennizzo automatico, ove dovuto, in ogni caso sarà corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o, per i clienti finali di energia elettrica, della riduzione di potenza.

La riattivazione della fornitura per morosità è regolata in modo differente per luce e gas.

Il costo della riattivazione della fornitura dell’energia elettrica nel mercato libero è pari a:

  • 27,61 euro, dimezzati nel caso sia installato un contatore telegestito;
  • un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.

Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale i costi possono variare e vengono pubblicati sui siti internet dei distributori, che solitamente hanno una sezione appositamente dedicata al listino prezzi.